News

BUONA NAVIGAZIONE A TUTTI I VISITATORI DEL SITO AUTOSCUOLA RICHELDI.COM
 

AREA RISERVATA

Password dimenticata?

Home arrow Patenti C D E e CQC

Patenti C D E e CQC

Le patenti C e D consentono rispettivamente la guida di veicoli di peso superiore alle 3,5 t., di veicoli destinati al trasporto di passeggeri in numero superiore ad 8. Entrambe possono essere conseguite al 18° anno di età , ma solo dopo il conseguimento della patente B. Per poter condurre complessi di veicoli la cui motrice rientra nella categoria B è necessaria la patente BE, mentre la patente CE è necessaria per condurre autotreni ed autoarticolati (quest'ultima comprende la categoria BE). La patente DE si può conseguire invece al compimento dei 21 anni e permette di guidare autosnodati ed autobus trainanti un rimorchio non leggero (comprende la categoria BE). Per tutte le patenti è necessario superare una prova teorica ed una prova pratica su strada sul veicolo idoneo, fornito per l'esame dall'Autoscuola Richeldi.


QUALIFICAZIONE CQC

Il nuovo decreto dirigenziale n.371 del 7 febbraio 2007 (G.U. n. 80 del 5.4.2007) obbliga i possessori di patenti delle categorie C, CE, D e DE che utilizzino veicoli a scopo professionale, e non privato, per li trasporto di persone o cose, al possesso della nuova Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C). L'obbligo entrerà  in vigore il 10 settembre 2008 per il trasporto di persone ed un anno più tardi per il trasporto di merci. Sono esentati dall'esame per il rilascio della C.Q.C (ai quali si garantisce il rilascio per documentazione) i possessori di patenti C o CAP KD rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto n.371 (4 aprile 2007). La legge, all'articolo 2, specifica che trascorsi 3 anni dall'entrata in vigore della stessa, non sarà  più possibile il rilascio della C.Q.C per documentazione.